C’è una parola che il mercato digitale ha trasformato da requisito tecnico a principio di civiltà ovvero, interoperabilità.
Non è gergo da informatici. È il diritto concreto, riconosciuto, tutelato di far parlare i sistemi tra loro. Di non rimanere intrappolati dentro piattaforme chiuse che custodiscono dati come se fossero proprietà privata. Di muoversi, cambiare, evolvere senza dover ricominciare da zero ogni volta.
Eppure il mercato digitale si racconta come il più aperto della storia. Il paradosso è questo: non c’è settore in cui sia più facile restare intrappolati. Dentro una piattaforma. Dentro un formato. Dentro un ecosistema che non ti lascia uscire senza pagare un prezzo che nessuno ti aveva detto prima.
“L’interoperabilità è la capacità di due o più sistemi di scambiare informazioni e di farne un uso reciproco, attraverso interfacce o altre soluzioni.”
Non è solo una definizione tecnica. È un principio di mercato: garantisce la concorrenza, contrasta le posizioni dominanti, rende possibile la portabilità dei dati. In un ambiente digitale sano, nessun sistema è un’isola.
Dove la legge prende posizione
La Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) dedica all’interoperabilità del software due articoli precisi, che raramente emergono nel dibattito pubblico ma che definiscono diritti concreti per chiunque acquisti, usi o sviluppi programmi per elaboratore, più comunemente chiamato computer.
Articolo 64-ter: il diritto di capire cosa si usa
L’articolo 64-ter stabilisce che l’acquirente legittimo di un software può, senza autorizzazione del titolare dei diritti e senza costi aggiuntivi, riprodurlo, tradurlo, adattarlo e modificarlo quando l’utilizzo originale del programma risulti impedito. Ha anche il diritto di farne una copia di riserva.
La norma pone condizioni ragionevoli: nessun danno al programma, nessuna alterazione della sua destinazione. Il punto di equilibrio è tra la tutela del titolare e la libertà funzionale di chi usa il software ogni giorno.
A questo si aggiunge un diritto spesso sottovalutato: quello di osservare, studiare e testare il funzionamento del programma durante il suo utilizzo ordinario, per individuarne le idee e i principi fondativi. Non per copiarlo. Per capirlo. Una distinzione che la legge considera fondamentale.
Articolo 64-quater: quando il codice si può aprire
L’articolo 64-quater affronta il caso più estremo: la decompilazione, “reverse engineering” del codice, che consente al legittimo utilizzatore, di riprodurre e tradurre il codice. Un territorio delicato, che la legge consente senza bisogno del consenso del titolare, quando è l’unico strumento disponibile per ottenere le informazioni necessarie a garantire l’interoperabilità tra un programma sviluppato autonomamente e altri sistemi.
I limiti sono definiti con cura. Non si usano informazioni già accessibili altrove. Non si condividono con terzi oltre quanto strettamente necessario. Non si usano per costruire un prodotto che replichi il software originale nella forma in cui è protetto. Non si estrae più codice di quanto l’obiettivo richieda.
Il confine non è arbitrario: serve a garantire che la decompilazione rimanga uno strumento di connessione, non di copia.
“Il progresso tecnologico non nasce nel chiuso. Nasce nel confine tra sistemi che imparano a comunicare.”
Il sistema funziona
Lette in sequenza, queste disposizioni costruiscono qualcosa di raro nel diritto digitale: un ecosistema normativo coerente, in cui l’interoperabilità non dipende dalla generosità dei fornitori ma da diritti riconosciuti per legge.
Un ecosistema che promuove l’innovazione perché consente il dialogo tra sistemi. Che protegge la concorrenza perché impedisce che il controllo del codice diventi controllo del mercato. Che abilita la portabilità perché nessun dato dovrebbe essere prigioniero di un contratto.
L’interoperabilità è prima ancora che un articolo di legge una filosofia di sistema. E conoscere le regole del gioco quelle vere, non quelle scritte nei contratti dei fornitori è il primo vantaggio competitivo.
A cura di Federica De Palma.



